Infissi 31 maggio 2026 📖 7 min di lettura

Decreto Requisiti Minimi 2025: cosa cambia davvero per chi sostituisce gli infissi

Dal 3 giugno 2026 il decreto requisiti minimi 2025 (DM 283/2025) entra in vigore e ridisegna gli obblighi per chi sostituisce gli infissi: nuova relazione tecnica, calcolo dei ponti termici comprensivo del cassonetto e, soprattutto, valvole termostatiche obbligatorie abbinate alla sostituzione delle finestre.

Decreto Requisiti Minimi 2025: cosa cambia davvero per chi sostituisce gli infissi

Stai pianificando di cambiare le finestre nel 2026 e pensi che basti scegliere un buon serramento, rispettare i valori di trasmittanza e fare la pratica ENEA. Fino al 2 giugno 2026 era così. Dal 3 giugno, con l'entrata in vigore del decreto requisiti minimi 2025 (DM 283/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025), le regole cambiano su più fronti contemporaneamente.

Non è una rivoluzione copernicana. Ma ci sono almeno tre novità concrete che possono farti perdere le detrazioni o rendere la tua pratica edilizia non conforme — e che quasi nessuno ti sta spiegando con chiarezza.

In sintesi

  • Il DM 283/2025 entra in vigore il 3 giugno 2026 e aggiorna (non sostituisce) il DM Requisiti Minimi 2015
  • Chi sostituisce solo gli infissi può usare una relazione tecnica semplificata, ma deve rispettare requisiti precisi su trasmittanza, permeabilità all'aria e fattore solare
  • Sostituire le finestre obbliga ora anche all'installazione di valvole termostatiche o sistemi equivalenti, salvo impossibilità tecnica
  • I limiti di trasmittanza restano sostanzialmente invariati rispetto al 2021, ma ora includono esplicitamente anche il cassonetto

Cosa aggiorna davvero il DM 283/2025

Il decreto non butta via il vecchio testo del 2015. Lo riscrive in punti specifici, lasciando invariato il resto. La struttura è quella di sempre — 11 articoli e 2 allegati — ma gli allegati sono stati riscritti integralmente.

Per il settore serramenti, le modifiche che contano davvero sono quattro: la nuova disciplina della relazione tecnica per chi sostituisce solo le finestre, l'obbligo di calcolare la trasmittanza comprensiva dei ponti termici nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello, la ridefinizione del concetto di ponte termico stesso e — la novità più sottovalutata — l'obbligo di installare valvole termostatiche abbinate alla sostituzione degli infissi.

La relazione tecnica: due percorsi distinti

Qui il decreto introduce una distinzione che semplifica la vita in alcuni casi, ma la complica in altri se non la conosci.

Se stai facendo una riqualificazione energetica con sostituzione dei soli serramenti, non sei obbligato a produrre una relazione tecnica completa. Ti basta una versione parziale che dichiari: la trasmittanza termica e la permeabilità all'aria dei nuovi serramenti, la verifica che quei valori rispettino i limiti della Tabella 4 dell'Appendice B dell'Allegato 1, la trasmittanza dei serramenti che stai sostituendo, e la verifica del fattore di trasmissione solare totale per le superfici esposte da Est a Ovest passando per Sud.

C'è però un percorso ancora più snello. Se hai chiusure oscuranti (persiane, tapparelle, avvolgibili) oppure se il fattore solare è già soddisfatto, la relazione tecnica può essere sostituita da una semplice dichiarazione dell'impresa esecutrice più la documentazione di Marcatura CE del fabbricante. Quest'ultima deve riportare trasmittanza termica, permeabilità all'aria e fattore di trasmissione solare totale. Se hai le oscuranti, il fattore solare non serve nemmeno indicarlo: si considera automaticamente soddisfatto.

Attenzione: La semplificazione vale solo per la riqualificazione energetica con sostituzione di soli serramenti. Se il tuo intervento rientra in una ristrutturazione importante (primo o secondo livello), le regole sono diverse e più stringenti. Chiedi al tuo progettista in quale categoria ricade il lavoro che stai pianificando.

I ponti termici entrano nel calcolo obbligatorio

Questa è la novità più tecnica, ma ha conseguenze pratiche rilevanti per chi ristruttura in modo più esteso.

Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello, il progettista deve ora verificare il rispetto dei limiti di trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici. Non basta più che il serramento singolo rispetti il valore limite: bisogna considerare l'effetto termico del nodo costruttivo nel suo insieme — davanzale, spalla, architrave, cassonetto.

Il decreto fornisce a questo scopo una serie di valori tabulati di coefficienti lineici di trasmissione per i principali ponti termici legati ai serramenti. Non si tratta di un calcolo inventato sul momento: c'è una metodologia precisa, allineata alla norma UNI EN ISO 10211, che il progettista deve applicare.

Se stai facendo solo una sostituzione di serramenti senza interventi strutturali, questo obbligo non ti riguarda direttamente. Ma se stai ristrutturando più elementi dell'involucro, il tuo tecnico deve tenerlo in conto. Il quarto lato del controtelaio, per esempio, è da anni uno dei ponti termici più trascurati nei cantieri — come spiegato nell'approfondimento sul quarto lato del controtelaio.

Non è il serramento che disperde calore. È il nodo costruttivo attorno al serramento. Il decreto lo mette nero su bianco per la prima volta in modo esplicito.

Il cassonetto non è più invisibile

Molti pensano che il limite di trasmittanza riguardi solo il telaio e il vetro. Sbagliato — e lo era già dal 2015, ma ora il decreto lo ribadisce in modo inequivocabile.

Sia nell'Appendice A che nell'Appendice B del DM 283/2025, le tabelle dei valori limite di trasmittanza (differenziati per zona climatica) si riferiscono alla chiusura tecnica trasparente nel suo insieme, cassonetto incluso. Se installi un serramento eccellente ma lasci un cassonetto non isolato, il sistema complessivo potrebbe non superare la verifica.

I valori limite stessi restano sostanzialmente invariati rispetto a quelli in vigore dal gennaio 2021. L'unica modifica numerica riguarda la zona climatica F in ambito di riqualificazione energetica, dove il limite passa da 1,0 a 1,1 W/m²K.

Consiglio: Quando chiedi un preventivo per la sostituzione degli infissi, specifica esplicitamente che vuoi sapere il valore di trasmittanza del sistema completo — serramento più cassonetto, se presente. Un serramentista che non sa rispondere a questa domanda ti sta vendendo un prodotto senza conoscere il contesto in cui andrà installato.

Valvole termostatiche: l'obbligo che nessuno ti ha detto

Questa è la novità più sottovalutata del decreto, e quella che può costarti di più se la ignori.

Il DM 283/2025 ribadisce con forza un obbligo che esisteva già ma veniva spesso ignorato nella pratica: chi interviene sull'involucro edilizio — e la sostituzione di serramenti rientra in questa categoria — deve abbinare all'intervento l'installazione di valvole termostatiche sui radiatori, o di sistemi equivalenti di termoregolazione per singolo ambiente.

Non è facoltativo. L'unica eccezione è l'impossibilità tecnica dimostrata, oppure il caso in cui l'impianto esistente disponga già di sistemi di controllo equivalenti o più efficienti. Se hai un impianto a pavimento con termoregolazione per zona, per esempio, sei già a posto. Se hai vecchi radiatori senza valvole, non lo sei.

Perché questo obbligo esiste? La logica è semplice: un serramento più performante riduce le dispersioni, ma se il termostato continua a erogare calore come prima, non stai risparmiando nulla. Le valvole termostatiche permettono all'impianto di adattarsi al nuovo equilibrio termico dell'edificio. Senza di esse, l'efficientamento energetico è solo sulla carta.

Per chi sta pianificando la sostituzione degli infissi nel 2026 e vuole accedere alle detrazioni fiscali, questo aspetto si intreccia con i requisiti del bonus infissi 2026: una pratica ENEA corretta presuppone che l'intervento sia conforme ai requisiti minimi, e dal 3 giugno 2026 la conformità include anche le valvole termostatiche.

Cosa fare prima del 3 giugno 2026

Se il tuo cantiere parte prima del 3 giugno, si applicano ancora le vecchie regole. Se parte dopo, si applicano le nuove. La data del contratto non conta: conta la data di inizio lavori.

Tre cose concrete da fare adesso. Prima: verifica con il tuo progettista in quale categoria ricade il tuo intervento (riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo o secondo livello). La categoria determina quali obblighi si applicano. Seconda: chiedi al serramentista la documentazione completa — trasmittanza del sistema serramento-cassonetto, permeabilità all'aria, fattore solare. Terza: fai verificare l'impianto di riscaldamento. Se non hai valvole termostatiche e non c'è un motivo tecnico per non installarle, l'intervento sugli infissi dovrà includerle.

Chi gestisce bene questi tre punti non avrà problemi. Chi li ignora rischia di trovarsi con una pratica non conforme — e con le detrazioni a rischio.

Domande Frequenti

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