Infissi 15 maggio 2026 📖 10 min di lettura

Decreto Requisiti Minimi 2025: cosa cambia per involucro e infissi dal 3 giugno 2026

Dal 3 giugno 2026 il decreto requisiti minimi 2025 ridisegna le verifiche sull'involucro edilizio: tre livelli progressivi, ponti termici nel calcolo ufficiale, cassonetto incluso nella trasmittanza e valvole termostatiche obbligatorie con la sostituzione degli infissi. Chi ristruttura senza saperlo rischia di perdere le detrazioni.

Decreto Requisiti Minimi 2025: cosa cambia per involucro e infissi dal 3 giugno 2026

Hai un preventivo per cambiare le finestre. Il serramentista ti dice che il nuovo infisso ha una trasmittanza ottima. Il tecnico ti firma la pratica. Tutto sembra a posto.

Dal 3 giugno 2026, potrebbe non bastare più. Il decreto requisiti minimi 2025 (il DM 283/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025) non ha semplicemente aggiornato i numeri. Ha cambiato la logica con cui si verificano le prestazioni dell'involucro edilizio. E la differenza, per chi ristruttura, è tutt'altro che formale.

In sintesi

  • Il DM 283/2025 entra in vigore il 3 giugno 2026 e aggiorna (non sostituisce) il DM Requisiti Minimi 2015: struttura invariata, allegati riscritti
  • Le verifiche sull'involucro seguono tre livelli progressivi (Usc, Umed, H'T) in base al tipo di intervento
  • I ponti termici (davanzale, spalla, architrave, cassonetto-serramento, balcone) entrano esplicitamente nel calcolo dell'edificio di riferimento
  • Sostituire le finestre obbliga ora anche all'installazione di valvole termostatiche o sistemi equivalenti, salvo impossibilità tecnica

Attenzione: Le informazioni su bonus, detrazioni e requisiti riportate in questo articolo si riferiscono alla normativa vigente alla data di pubblicazione. Aliquote, scadenze e requisiti possono cambiare. Verifica sempre sul sito dell'Agenzia delle Entrate o dell'ENEA.

La convinzione sbagliata che ti può costare la detrazione

Fino a ieri, il ragionamento standard era: scelgo un infisso con trasmittanza Uw sotto la soglia prevista dalla mia zona climatica, il tecnico lo certifica, e sono a posto. Logico. Lineare. E sempre meno sufficiente.

Il nuovo decreto introduce un sistema a tre livelli di verifica. Non soglie più severe sullo stesso parametro: parametri diversi, che guardano l'involucro da angolazioni diverse, e che si applicano in modo selettivo a seconda di quanto è profondo l'intervento che stai facendo.

Chi continua a ragionare con la vecchia logica, «basta che l'infisso superi la verifica di trasmittanza», rischia di presentare una pratica energetica incompleta. E una pratica incompleta, come spiego nella guida completa al bonus infissi 2026, è il modo più rapido per perdere la detrazione.

Cosa aggiorna davvero il DM 283/2025

Il decreto non butta via il vecchio testo del 2015. Lo riscrive in punti specifici, lasciando invariato il resto. La struttura è quella di sempre, 11 articoli e 2 allegati, ma gli allegati sono stati riscritti integralmente.

Per il settore serramenti, le modifiche che contano davvero sono quattro: il sistema a tre livelli di verifica dell'involucro, la nuova disciplina della relazione tecnica per chi sostituisce solo le finestre, l'ingresso dei ponti termici nel calcolo ufficiale e, la novità più sottovalutata, l'obbligo di installare valvole termostatiche abbinate alla sostituzione degli infissi. A queste si aggiunge un tassello che arriva da fuori: l'obbligo sulle rinnovabili nelle ristrutturazioni più estese.

I tre livelli di verifica: Usc, Umed e H'T

Il decreto struttura le verifiche sull'involucro edilizio in modo progressivo. Più è profondo l'intervento, più la verifica deve essere completa.

Usc: trasmittanza della sezione corrente. È il livello base. Considera solo la stratigrafia dell'elemento: quanto isola termicamente il materiale, strato per strato. Niente ponti termici, niente discontinuità. Si applica alle riqualificazioni energetiche e alle ristrutturazioni importanti di secondo livello. È la verifica che già conosci, quella che il tuo tecnico calcola da anni.

Umed: trasmittanza media. Qui entra in gioco la realtà costruttiva. Oltre alla stratigrafia, si considerano i ponti termici e le discontinuità geometriche. La novità sostanziale è che i valori limite incorporano già al loro interno i ponti termici tabellari. Si applica anch'essa alle ristrutturazioni importanti di secondo livello, in aggiunta alla Usc, non in alternativa.

H'T: coefficiente globale di scambio termico. È la verifica più avanzata. Guarda l'intero involucro: componenti opache, trasparenti, geometria dell'edificio. È una media pesata di tutto quello che disperde calore. Si applica alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni importanti di primo livello.

Tipo di intervento Verifiche richieste Cosa include
Riqualificazione energetica Usc Solo stratigrafia
Ristrutturazione importante II livello Usc + Umed Stratigrafia + ponti termici
Ristrutturazione importante I livello e nuova costruzione H'T Involucro completo, geometria inclusa

La relazione tecnica: due percorsi distinti

Qui il decreto introduce una distinzione che semplifica la vita in alcuni casi, ma la complica in altri se non la conosci.

Se stai facendo una riqualificazione energetica con sostituzione dei soli serramenti, non sei obbligato a produrre una relazione tecnica completa. Ti basta una versione parziale che dichiari: la trasmittanza termica e la permeabilità all'aria dei nuovi serramenti, la verifica che quei valori rispettino i limiti della Tabella 4 dell'Appendice B dell'Allegato 1, la trasmittanza dei serramenti che stai sostituendo, e la verifica del fattore di trasmissione solare totale per le superfici esposte da Est a Ovest passando per Sud.

C'è però un percorso ancora più snello. Se hai chiusure oscuranti (persiane, tapparelle, avvolgibili) oppure se il fattore solare è già soddisfatto, la relazione tecnica può essere sostituita da una semplice dichiarazione dell'impresa esecutrice più la documentazione di Marcatura CE del fabbricante. Quest'ultima deve riportare trasmittanza termica, permeabilità all'aria e fattore di trasmissione solare totale. Con le oscuranti, il fattore solare non serve nemmeno indicarlo: si considera automaticamente soddisfatto.

Attenzione: La semplificazione vale solo per la riqualificazione energetica con sostituzione di soli serramenti. Se il tuo intervento rientra in una ristrutturazione importante di primo o secondo livello, le regole sono diverse e più stringenti. Chiedi al tuo progettista in quale categoria ricade il lavoro che stai pianificando.

Ponti termici: finalmente nel calcolo ufficiale

Questo è il punto che cambia davvero le carte in tavola per chi cambia finestre.

I ponti termici esistevano prima del decreto. Li conosceva chi aveva già letto qualcosa sull'effetto del quarto lato del controtelaio o sulla dispersione termica attorno ai serramenti. Ma nella normativa precedente la loro gestione era lasciata a una certa discrezionalità progettuale.

Con il DM 283/2025 i ponti termici entrano esplicitamente nell'edificio di riferimento. Vengono modellati attraverso valori tabellari di trasmittanza lineica standard, secondo una metodologia allineata alla norma UNI EN ISO 10211. Le tipologie considerate sono cinque: davanzale, spalla, architrave, cassonetto-serramento e balcone.

Non è il serramento che disperde calore. È il nodo costruttivo attorno al serramento. Il decreto lo mette nero su bianco per la prima volta in modo esplicito.

Attenzione: Se nell'edificio reale è presente un ponte termico riconducibile a una di queste cinque tipologie, esso sarà presente anche nell'edificio di riferimento. Se invece il ponte termico non rientra in nessuna di queste categorie, verrà conteggiato solo nell'edificio reale, con effetti diretti sui limiti da rispettare. La modellazione non è più una scelta: è determinante per l'esito della verifica.

Tradotto in pratica: se stai sostituendo le finestre in un edificio con cassonetti esistenti, il ponte termico del cassonetto-serramento entra nel calcolo. Non puoi ignorarlo. Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello il progettista deve verificare il rispetto dei limiti di trasmittanza comprensiva dei ponti termici: non basta più che il serramento singolo rispetti il valore limite. Se stai facendo solo una sostituzione senza interventi strutturali, questo obbligo non ti riguarda direttamente. Ma se il tuo tecnico non lo sta considerando in un intervento esteso, il calcolo energetico che ti consegna potrebbe essere sbagliato.

Il cassonetto non è più invisibile

Molti pensano che il limite di trasmittanza riguardi solo il telaio e il vetro. Sbagliato, e lo era già dal 2015, ma ora il decreto lo ribadisce in modo inequivocabile.

Sia nell'Appendice A che nell'Appendice B del DM 283/2025, le tabelle dei valori limite di trasmittanza, differenziati per zona climatica, si riferiscono alla chiusura tecnica trasparente nel suo insieme, cassonetto incluso. Se installi un serramento eccellente ma lasci un cassonetto non isolato, il sistema complessivo potrebbe non superare la verifica.

I valori limite restano sostanzialmente invariati rispetto a quelli in vigore dal gennaio 2021. L'unica modifica numerica riguarda la zona climatica F in ambito di riqualificazione energetica, dove il limite passa da 1,0 a 1,1 W/m²K.

Consiglio: Quando chiedi un preventivo per la sostituzione degli infissi, specifica che vuoi il valore di trasmittanza del sistema completo: serramento più cassonetto, se presente. Un serramentista che non sa rispondere a questa domanda ti sta vendendo un prodotto senza conoscere il contesto in cui andrà installato.

Valvole termostatiche: l'obbligo che nessuno ti ha detto

Questa è la novità più sottovalutata del decreto, e quella che può costarti di più se la ignori.

Il DM 283/2025 ribadisce con forza un obbligo che esisteva già ma veniva spesso ignorato: chi interviene sull'involucro edilizio (e la sostituzione di serramenti rientra in questa categoria) deve abbinare all'intervento l'installazione di valvole termostatiche sui radiatori, o di sistemi equivalenti di termoregolazione per singolo ambiente.

Non è facoltativo. L'unica eccezione è l'impossibilità tecnica dimostrata, oppure il caso in cui l'impianto disponga già di sistemi di controllo equivalenti o più efficienti. Hai un impianto a pavimento con termoregolazione per zona? Sei già a posto. Hai vecchi radiatori senza valvole? Non lo sei.

La logica è semplice: un serramento più performante riduce le dispersioni, ma se il termostato continua a erogare calore come prima, non stai risparmiando nulla. Le valvole permettono all'impianto di adattarsi al nuovo equilibrio termico dell'edificio. Senza, l'efficientamento energetico è solo sulla carta. E per chi punta alle detrazioni conta doppio: una pratica ENEA corretta presuppone la conformità ai requisiti minimi, e dal 3 giugno 2026 la conformità include anche le valvole termostatiche.

Ristrutturazioni di secondo livello: arriva l'obbligo delle rinnovabili

C'è un ulteriore elemento che molti stanno sottovalutando, introdotto non dal decreto requisiti minimi ma dalla normativa di recepimento della direttiva RED III (Direttiva (UE) 2023/2413 sull'energia da fonti rinnovabili), il cui iter di recepimento in Italia è in corso.

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, quelle che riguardano almeno il 25% della superficie disperdente dell'edificio, scatta l'obbligo di coprire almeno il 15% del fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento tramite fonti rinnovabili, fotovoltaico incluso.

Non basta più intervenire solo sull'involucro. Chi pensava di cambiare le finestre di tutto l'edificio e chiudere lì il discorso deve fare i conti con questo obbligo aggiuntivo. La progettazione integrata involucro-impianto non è più un'opzione avanzata: è un requisito. Ho spiegato nel dettaglio cosa cambia con CAM edilizia 2026 e RED III per chi ristruttura.

Consiglio: Prima di avviare qualsiasi sostituzione infissi su scala significativa, chiedi al tecnico di classificare correttamente il tipo di ristrutturazione. La differenza tra riqualificazione energetica e ristrutturazione importante di secondo livello non è solo nominale: cambia radicalmente le verifiche da superare e gli obblighi da rispettare.

Cosa significa per chi cambia le finestre nel 2026

Se stai sostituendo una o due finestre in un appartamento, probabilmente rientri in una riqualificazione energetica. La verifica Usc è sufficiente, e il decreto non stravolge granché rispetto a prima, salvo l'aggiornamento dei valori limite, la relazione tecnica semplificata e l'obbligo sulle valvole.

Se invece stai ristrutturando in modo più esteso (cappotto, finestre, tetto, o più del 25% della superficie disperdente), il quadro cambia. Entrano in gioco Usc più Umed, i ponti termici diventano parte del calcolo ufficiale, e potrebbe scattare l'obbligo sulle rinnovabili.

Non è la finestra che deve superare la verifica. È l'edificio nel suo insieme. Dal 3 giugno 2026, questa distinzione ha un peso normativo preciso. ho riassunto i punti chiave in questo approfondimento sul decreto requisiti minimi 2025 e i serramenti

Un dettaglio che pochi sanno: non conta la data del contratto, conta la data di inizio lavori. Se il cantiere parte prima del 3 giugno 2026, si applicano ancora le vecchie regole. Se parte dopo, valgono le nuove.

La mia opinione

Il decreto requisiti minimi 2025 sposta il baricentro dalla singola prestazione del componente alla prestazione complessiva dell'involucro. È un cambio di paradigma che i progettisti conoscono bene, ma che chi ristruttura casa fa bene a capire prima di firmare un contratto o avviare una pratica energetica.

Tre cose concrete da fare adesso, se hai in mente di cambiare le finestre. Verifica con il progettista in quale categoria ricade il tuo intervento, perché la categoria determina tutti gli obblighi. Chied

Domande Frequenti

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